Revisione Statuto 2019
L’art. 16 dello Statuto di Unica prevede che “Il presente Statuto può essere modificato solo su richiesta di almeno i 2/3 della Segreteria Nazionale o di 1/3 degli iscritti o la maggioranza del Consiglio delle RR.SS.LL.. Le modifiche verranno sottoposte al voto on-line di tutti gli iscritti“.
In ossequio a tale norma la Segreteria Nazionale ha deliberato all’unanimità una serie di proposte di modifiche statutarie resesi necessarie per armonizzare le funzioni degli organi di Unica. Al fine di condividere quanto più possibile il processo di modifica statutaria, la Segreteria Nazionale ha presentato tali proposte al Consiglio Generale delle RR.SS.LL. tenutosi a Roma il 20-21 novembre 2018; in tale circostanza, il Consiglio ha approvato a maggioranza quasi totale le proposte della Segreteria Nazionale e ne ha aggiunte altre.
SPETTA ADESSO AGLI ISCRITTI APPROVARE LE MODIFICHE PROPOSTE ATTRAVERSO IL VOTO ONLINE CERTIFICATO DAL 23 APRILE AL 03 MAGGIO 2019.
In allegato, lo Statuto con le modifiche proposte evidenziate in rosso.
Di seguito, si illustrano sinteticamente le proposte di modifica maggiormente rilevanti e la loro ratio.
art. 4.2 Segreteria Nazionale:
- al comma III viene introdotto il principio dell’anzianità di tesseramento e, in subordine, dell’anzianità anagrafica per candidati ex aequo; lo stesso principio è stato applicato all’art. 4.4 Consiglio Locale, all’art. 10 Rappresentante Locale
- al comma IV si prevede che ogni Sezione nomini al proprio interno un Referente di Sezione, cioè una figura che coordini l’attività della Sezione al suo interno ma anche verso l’esterno. Con tale previsione si è voluto definire più chiaramente il ruolo delle Sezioni ; ne consegue, pertanto, che al fine di evitare un sovraccarico del lavoro del Coordinatore e dei Vice coordinatore, le istanze del singolo iscritto dovranno seguire il seguente iter:
Istanza/problematica => RSA => Ref. Sezione competente => Coordinatore
- al comma XII viene soppressa la distinzione tra Sezione Torri RDR e non RDR; in suo luogo si prevede una sola Sezione con 8 Consiglieri (ovvero la somma dei Consiglieri delle attuali Sezioni), con espressa riserva di almeno uno tra aerodromo non strategico e uno strategico. In tal modo si è voluta garantire la presenza di un Consigliere di provenienza aerodromo non strategico, prescindendo dal numero di voti ottenuti.
Lo stesso principio è stato applicato per la Sezione CCNL.
art. 4.4 Consiglio Locale
- comma V: in deroga del principio dell’espressione di una sola preferenza in sede di votazioni, si prevede che “Il Consiglio Locale uscente, con voto a maggioranza dei 2/3, ha facoltà di consentire l’espressione di due preferenze nelle elezioni successive“. Tale norma è stata espressamente richiesta dal Consiglio Generale delle RR.SS.LL per permettere l’espressione di una seconda preferenza nei confronti di candidati giovani, che altrimenti, nel caso di una sola preferenza sarebbero stati svantaggiati nei confronti dei candidati più anziani.
- comma VII: si prevede il caso in cui in un impianto non vi siano candidature da parte degli iscritti Unica; il tal caso “la carica di Rappresentante Locale può essere ricoperta da un Rappresentante Nazionale del medesimo impianto“.
art. 4.6 Collegio dei revisori dei conti
La norma è stata soppressa in quanto Unica segue procedure contabili trasparenti che non necessitano di tale organo. La vigilanza, , rimane comunque garantita dal Comitato Etico
NUOVA FORMULAZIONE art. 4.6 Presidente del Consiglio Generale delle RR.SS.LL.
Si prevede l’istituzione di un organo che funga da collegamento tra RR.SS.LL. e Segreteria Nazionale, rappresentandone le istanze e partecipando di diritto in qualità di uditore alle sedute della stessa Segreteria Nazionale.
art. 4.7 Responsabile rapporti istituzionali nel trasporto aereo
Si prevede l’istituzione di un organo che collabori con il Coordinatore Nazionale e mantenga i rapporti con il sindacato FAST
art. 4.8 Coordinatore Nazionale e Vice Coordinatore Nazionale
Viene introdotta la figura dei Vice coordinatore Nazionale che coadiuva il Coordinatore Nazionale e lo sostituisce in caso di delega o assenza.
art.5 -Permessi Sindacali
La possibilità di fruire di permessi sindacali “nei giorni di sabato, di domenica, nelle giornate festive e prefestive previste dal CCNL ,dall’ 1 al 31 agosto e durante le date previste di chiusura aziendale secondo quanto contenuto nelle circolari emanate” è demandata all’approvazione del Coordinatore Nazionale .
art.7 – Requisiti di candidabilità
- comma III: per le cariche di cui all’art. 4.2 di concerto con la previsione di cui all’art. 4.1 ultimo paragrafo (Autorizza le candidature, in deroga all’art.7 comma IV, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti presenti) viene prevista la possibilità di candidarsi dopo aver svolto due mandati consecutivi, previa autorizzazione del Consiglio Generale delle RR.SS.LL
Norme transitorie
Vengono abrogate le norme transitorie in quanto la loro finalità è venuta meno.